Etica

L’Agente Immobiliare Professionale :

  • è in regola con quanto prescritto dalla legge 39/89
  • è iscritto al ruolo rea degli Agenti di Affari in Mediazione presso la locale Camera di Commercio
  • offre servizi di mediazione trasparenti ad entrambi i Clienti al fine di ottenere il miglior affare possibile
  • ha un idoneo e identificato locale nel quale svolge la professione ed è assicurato sui rischi d’impresa
  • si qualifica come Agente Immobiliare in ogni momento della trattativa e della sua attività
  • promuove esclusivamente immobili di cui ha ricevuto mandato sia esso in esclusiva o meno
  • se opera in collaborazione con altri colleghi evidenzia l’agenzia con la quale collabora
  • tratta l’importo della provvigione e la modalità del pagamento sulla base di un personale confronto
  • nell’ incarico indica chiaramente se saranno dovute o meno spese per promuovere l’immobile
  • accetta solo titoli intestati al mandate venditore impegnandosi a consegnarli immediatamente
  • agisce nell’ interesse di entrambe le parti con lo stesso impegno
  • qualora agisse in virtù di un mandato a titolo oneroso, ne evidenzierebbe le modalità e le caratteristiche
  • collabora attivamente con gli altri operatori del settore
  • non fa altri mestieri

Immobiliare Manzoni aderisce e sostiene lo standard minimo indicato da Fiaip ricoprendo anche il ruolo all’ interno dell’organizzazione di Consigliere Provinciale di Piacenza. Gli agenti immobiliari Fiaip rispettano il Codice Deontologico della Federazione che detta le regole di comportamento per il corretto esercizio della professione a tutela della clientela. L’agente immobiliare Fiaip, sia nell’ambito dell’attività professionale sia nelle azioni extraprofessionali, si ispira a principi etici quali lealtà, fedeltà, diligenza e correttezza con l’obiettivo di rendere più etico e trasparente il mercato immobiliare.
Il Codice Deontologico Fiaip stabilisce nei rapporti con la clientela quanto segue:

ART. 9
L’incarico dovrà essere a tempo determinato.
ART. 10
L’associato FIAIP agente immobiliare effettuata la valutazione dell’immobile o dell’azienda, stabilite le condizioni essenziali dell’incarico con la parte venditrice, locatrice o cedente dovrà portare a conoscenza dell’incaricante tutte le proposte ricevute.
ART. 11
L’associato FIAIP agente immobiliare dopo aver concordato le condizioni essenziali del contratto con una parte interessata all’acquisto, alla locazione o al rilievo dell’azienda non dovrà proporre a terzi la conclusione del contratto sino all’avvenuto esaurimento della trattativa iniziata.
ART. 12
L’associato FIAIP agente immobiliare quando intenda concludere per sé l’affare per il quale è stato incaricato dovrà immediatamente e senza ambiguità informare di ciò il cliente. Stesso comportamento dovrà tenere nel caso voglia vendere o locare una propria proprietà immobiliare. In ogni caso non dovrà percepire alcun compenso di mediazione. E’ da considerarsi violazione deontologica il far intervenire altri “per sé o per persona da nominare” alla stipula del preliminare e poi sostituirsi a questi all’atto del contratto definitivo.
ART. 13
L’associato FIAIP agente immobiliare o mediatore creditizio deve rifiutare iniziative e comportamenti che, pur proposti da banche o intermediari finanziari, possano essere in qualche modo sfavorevoli alla parte mutuataria o in contrasto con le esigenze della stessa, facendo comunque prevalere l’interesse di quest’ultima anche subordinando il proprio.
ART. 14
L’associato FIAIP deve sempre informare il cliente sui costi, benefici e limiti della operazione e informarlo in maniera chiara e dettagliata degli eventuali rischi derivanti dall’operazione finanziaria proposta.
ART. 15
L’associato FIAIP nell’ambito della propria attività professionale incaricato di amministrare o gestire beni che potranno essere oggetto di futura compravendita o locazione dovrà concordare preventivamente l’ammontare del compenso spettantegli per questa specifica attività e non potrà incassare somme da terzi se a ciò non sia stato preventivamente autorizzato per iscritto.
ART. 16
L’associato FIAIP potrà accettare l’incarico di valutare un bene esclusivamente nei limiti delle proprie attribuzioni professionali e la propria competenza, esperienza e preparazione. Nel caso in cui non sia in grado di provvedere personalmente dovrà avvalersi di un professionista di settore scelto in accordo con il cliente.
ART.17
L’associato FIAIP è tenuto a valutare con la massima attenzione l’incarico conferitogli e dovrà informare tempestivamente il cliente in merito a tutte le problematiche inerenti l’affare e delle quali lo stesso abbia o dovrebbe avere contezza secondo le regole della diligenza professionale.
ART. 18
L’associato FIAIP che a ragione e causa della propria attività professionale abbia diritto al rimborso delle spese dovrà sempre essere in grado di documentarle e all’atto della richiesta di rimborso dovrà esibire, se richiesto, una nota chiara e dettagliata delle somme anticipate e delle spese sostenute.
ART. 19
L’associato FIAIP che a ragione e causa della propria attività professionale rilevi o riscuota somme per conto di una parte o del cliente dovrà metterle immediatamente a disposizione dell’avente diritto. E’ vietata ogni forma di compensazione con compensi o rimborsi spese se non espressamente concordato per iscritto.
ART. 20
L’associato FIAIP nel dare informazioni al pubblico sulla propria attività professionale dovrà curare che l’informazione sia corretta, veritiera e non incida negativamente sulla dignità e il decoro della professione. Il contenuto della informazione pubblicitaria non dovrà mai essere ingannevole, elogiativa e comparativa.
ART. 21
L’associato FIAIP deve con diligenza adeguarsi a quanto previsto dalle norme vigenti a tutela della “privacy”, rendendo al cliente adeguata informativa; con altrettanta diligenza deve rispettare la disciplina dettata contro il riciclaggio di denaro (antiriciclaggio).

FIAIP